Nuova (ultima?) roadmap di uscita dal periodo emergenziale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 la legge n. 52 del 19 maggio 2022, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Di seguito, in sintesi, un aggiornamento dei termini e delle previsioni di interesse per il lavoro.

Esteso al 15 giugno 2022 l’obbligo di indossare mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Estesi al 30 giugno 2022

  • il diritto allo smart working per i lavoratori “fragili” (con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992; in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita – per il concetto di fragilità INAIL, circ. n. 44 dell’11 dicembre 2020);
  • il diritto allo smart working dei genitori lavoratori, dipendenti privati, con un figlio disabile grave in base alla legge 104/1992 o con bisogni educativi speciali. Il diritto al lavoro agile non è condizionato all’accordo con il datore di lavoro e rimane subordinato alla condizione che l’altro genitore presente nel nucleo non lavori, e che l’attività sia compatibile con lo svolgimento da remoto;
  • l’equiparazione dell’assenza dei lavoratori fragili che non possono ricorrere allo smart working a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica (a seconda del trattamento, a carico dell’INPS o del datore di lavoro con diritto a rimborso ad eccezione dei datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l’INPS).

Estesi al 31 luglio 2022

  • la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (articolo 83 del Dl 34/2020) e il loro diritto di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate. Beneficiari sono i lavoratori individuabili in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente;
  • il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un figlio under 14 se l’altro genitore lavora e se la mansione può essere svolta a distanza.

Estesa al 31 agosto 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile secondo la forma semplificata prevista dall’articolo 90, commi 3 e 4, del Dl 34/2020, (accordo individuale non necessario, fermo restando l’obbligo dell’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) con comunicazione telematica massiva e semplificata.

Salute e sicurezza. La Legge ha anche introdotto una nuova disposizione in materia di formazione su salute e sicurezza (art. 9 bis), prevedendo che nelle more dell’adozione dell’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.