Nuove previsioni sul Super Green Pass sui luoghi di lavoro

È stato pubblicato il D.L. 1/2022 che, tra le altre previsioni emergenziali di carattere generale, ha introdotto dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 (per ora) l’obbligo per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età (o che li compiano entro il 15 giugno 2022) – sia dipendenti privati e pubblici, sia liberi professionisti – di possedere il super green pass (da vaccinazione o guarigione) per poter accedere al lavoro. Il sistema dei controlli e le conseguenze in caso di mancato possesso della certificazione verde ricalcano le previsioni già in essere in relazione al green pass semplice (cfr. nostre FAQ): il lavoratore che, dal 15 febbraio, non possiederà il super green pass o ne risulterà privo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, verrà considerato «assente ingiustificato», con conseguente sospensione dal lavoro e della retribuzione dal primo giorno di assenza senza conseguenze disciplinari.

Per le violazioni sul super green pass scattano sanzioni da 600 a 1.500 euro «ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

I lavoratori fragili sono adibiti a mansioni diverse per tutto il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, senza decurtazione della retribuzione.

Il decreto ha esteso la possibilità per tutte le aziende (anche con più di 15 dipendenti) di sospendere il personale non in regola con il super green pass, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, e sostituirlo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

È infine stata introdotta una nuova sanzione di € 100 una tantum per tutti gli over 50 (lavoratori e non) che, a partire dal 1° febbraio 2022, non saranno in regola con l’obbligo vaccinale. L’irrogazione della sanzione è affidata al Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che vi provvederà mediante specifica procedura in esito ad interrogazione dei dati presenti sui sistemi del Ministero della Salute (Tessera Sanitaria, Anagrafe nazionale vaccini e SSN).