Secondo Tribunale di Milano, 20.4.2021, in applicazione dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003 , la successione nell’appalto di servizi non si configura quale trasferimento di azienda ai sensi dell’ art. 2112 c.c. laddove vi siano elementi di discontinuità che determinano una specifica attività d’impresa. Nella fattispecie gli strumenti utilizzati (ritirati all’atto della cessazione dell’appalto) e gli aspetti organizzativi dimostrano tale discontinuità.
Francesco Pedroni approfondisce per ilGiuslavorista.it la tematica ripercorrendo la ricostruzione giurisprudenziale degli elementi discontinuità che facciano escludere il trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. tra appaltatori in caso di successione d’appalto.
Di seguito il link all’articolo pubblicato