Entra in vigore oggi il DL 146/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Di seguito le principali previsioni in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori.
Congedi Covid-19
Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14 o di figli con disabilità in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età degli stessi, può astenersi dal lavoro (congedo) alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria ed è collegato ad un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura da contribuzione figurativa.
I periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 ai sensi di legge (D.Lgs. 151/2001) possono, su domanda, essere convertiti in congedo Covid-19.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Ammortizzatori sociali
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di CIG in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi:
– la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;
– non è dovuto alcun contributo addizionale;
– i datori di lavoro che presentano domanda non possono avviare procedure di licenziamento (individuale o collettivo) né procedere con licenziamenti per motivi oggettivi per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, con le eccezioni già in essere (personale interessato da cambio di appalto con riassunzione, cessazione definitiva dell’attività dell’impresa; accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto; fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa).
Somministrazione di lavoro a termine
Viene soppresso il termine del 31 dicembre 2021 per l’impiego a termine del personale somministrato dipendente a tempo indeterminato di Agenzie del Lavoro (soppressione del quinto periodo dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 81/2015).
Contrasto lavoro irregolare e salute e sicurezza su lavoro
Si prevede un potenziamento delle attività di contrasto del lavoro irregolare e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro mediante
– incremento dell’organico dell’INL di 1.024 nuovi ispettori e dell’Arma dei Carabinieri in relazione al personale dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro per 90 unità;
– estensione delle competenze dell’INL per la vigilanza in materia di salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, in coordinamento con le ASL;
– estensione del sistema informativo tramite la finalizzazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), costituzione di una banca dati alimentata dagli organi di vigilanza e dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito dei controlli sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e apertura da parte dell’INAIL all’INL e alle ASL delle proprie banche dati relative alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
Il decreto riduce poi la soglia per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni sul lavoro irregolare: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. Viene eliminata la condizione della “recidiva” ai fini dell’adozione del provvedimento che verrà subito applicato a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento cautelare, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione (con comunicazione all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture).
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nell’ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 nell’ipotesi di lavoro irregolare.
Viene infine inasprito il regime sanzionatorio.
In caso di sospensione, condizione per la ripresa dell’attività (oltre al ripristino delle regolari condizioni di lavoro) è necessario provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione, con raddoppio in caso di recidiva nell’ultimo quinquennio secondo lo schema seguente (che sostituisce l’All. I del D.Lgs. 81/2008)
