Secondo Cass., sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932 è nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicista, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS). L’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’INPS sussiste, infatti, indipendentemente dall’adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore o dalla rinuncia ai relativi diritti da parte di quest’ultimo.
Il tema attiene non tanto e non solo all’efficacia delle transazioni di lavoro nei confronti dell’INPS, ma anche (e soprattutto) se e come l’autonomia individuale delle parti in relazione alle vicende estintive del rapporto di lavoro possa incidere sull’obbligazione contributiva. Negativa è la risposta della Suprema Corte, ma il ragionamento della Corte di Cassazione non appare esente da critiche sia sotto il profilo ricostruttivo costituzional-privatistico, sia sotto il profilo sistematico e definitorio dell’obbligo contributivo.
Francesco Pedroni approfondisce la tematica per ilGiuslavorista.it
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Obbligo contributivo sull’indennità di preavviso e risoluzione consensuale del rapporto