È in vigore da ieri il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 che dovrebbe completare il quadro delle regole fiscali e di lavoro per l’uscita graduale dalle misure emergenziali fino a fine anno. Per quanto riguarda il lavoro, lo schema normativo, che comprende anche le previsioni già introdotte dal Decreto Sostegni bis, è il seguente.
Le aziende appartenenti al settore industriale manifatturiero che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali emergenziali (ex D.L. 41/2021) possono accedere gratuitamente ad un ulteriore periodo di CIGS in deroga di 13 settimane fino al 31 dicembre. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di:
- personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa anche conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, salva l’ipotesi in cui si configuri un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (che possono accedere alla Naspi);
- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Le aziende appartenenti al settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (identificati con codici Ateco 13, 14 e 15) possono usufruire gratuitamente di CIGO per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 e non possono procedere con licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 ottobre 2021, salve le predette eccezioni.
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del FIS, dei fondi bilaterali di solidarietà o della CIGD possono fruire gratuitamente degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2021 e non possono procedere con licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 ottobre 2021, salve le predette eccezioni.
In occasione del confronto sociale preliminare all’emanazione del D.L. 99/2021, il Presidente del Consiglio e il ministro del Lavoro hanno firmato un avviso comune sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi secondo cui le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Il comunicato sul sito del Governo Italiano è consultabile al seguente link.