Piccola mappa di orientamento nell’ultima normativa emergenziale

Considerata l’ipertrofia normativa emergenziale degli ultimi giorni, di seguito un memo dei punti essenziali in relazione ai principali e urgenti temi di lavoro. Una piccola mappa di orientamento. Per gli approfondimenti dei singoli temi potete consultare gli schemi e le sintesi che si trovano in questa sezione del sito.

  • Lo smart working unilaterale è prorogato fino al 31.12.2020 (DL 125/2020)
  • Sono confermate dalla legge di conversione (L 126/20) del Decreto Agosto la disciplina limitativa dei licenziamenti prevista dall’art. 14 e la disciplina eccezionale in deroga a quella generale per i contratti a termine acausali e la missione in somministrazione a tempo determinato prevista dall’art. 8
  • I termini di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori COVID-19 e di trasmissione dei dati per il pagamento sono differiti al 31.10.2020 (DL 125/2020)
  • Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31.01.2021 (DL 125/2020), conseguentemente
  • Fino al 13.11.2020 è confermato l’obbligo di osservare i contenuti dei protocolli condivisi del 24 aprile 2020 per i settori generali e nei cantieri e del 20 marzo 2020 per il settore trasporto e logistica e sono previste limitazioni e prescrizioni ai viaggi da e per l’Italia in relazione a determinati Stati e territori (DPCM 13.10.2020)

Parallelamente, in relazione alla gestione della quarantena equiparata alla malattia (art. 26 DL 18/2020), il Ministero della Salute ha fornito le seguenti definizioni: l’isolamento si riferisce alla separazione delle persone infette dalla comunità per la durata della contagiosità; la quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione (Circ. 32850/2020).L’INPS ha finalmente chiarito (mess. 3653/2020) che

  • la quarantena Covid non configura un’incapacità temporanea al lavoro per patologia tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della prestazione di malattia), ma situazione di rischio equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico;
  • conseguentemente, non si configura malattia ai fini previdenziali nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale (soggetto fragile) continui a lavorare presso il proprio domicilio in accordo con il datore di lavoro;
  • in caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro con diritto di accedere alla prestazione di malattia;
  • in caso di provvedimenti di autorità amministrative (anche estere) che impediscano la prestazione, non è riconosciuta la tutela della quarantena in assenza di un provvedimento dell’autorità sanitaria;
  • i trattamenti degli ammortizzatori sociali, sospendono la prestazione e prevalgono sulle prestazioni di malattia.