La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ord. 15401/2020 pubbl. il 20.7.2020, recependo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE in relazione alla direttiva 98/59/CE relativa ai licenziamenti collettivi (con richiamo al caso CGUE C-422/14), ritiene di dover includere nel computo delle cessazioni del rapporto di lavoro rilevanti ai fini della normativa interna sui licenziamenti collettivi (procedura di consultazione sindacale e conseguenze inc aso di violazione) anche le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro in esito a modifiche organizzative, abbandonando il proprio orientamento che interpretava la nozione di licenziamento in senso tecnico.
In particolare, la sezione lavoro della Suprema Corte ha ritenuto che sono rilevanti ai fini del computo dei lavoratori determinanti la configurabilità di un licenziamento collettivo anche le risoluzioni consensuali conseguenti a modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto di lavoro non inerenti la persona del lavoratore che siano unilateralmente adottate dal datore di lavoro (nella specie mancata accettazione di trasferimento individuale). La decisione, che in effetti adegua il contesto italiano a quello europeo sull’argomento, impone attenzione sulle iniziative e sugli accordi inerenti la cessazione del rapporto di lavoro in contesti organizzativi complessi.
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