Si segnala che la Legge 40/2020 di conversione del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha inserito un nuovo art. 29 bis, che di seguito riportiamo, che mira a definire l’ambito di responsabilità derivante dagli obblighi protezionistici di cui all’art. 2087 c.c. in relazione al contagio da Covid-19 sul lavoro. L’adempimento agli obblighi protezionistici in questione (che ha riflessi in tema di responsabilità civile e penale anche ex D.Lgs. 231/2001) richiede l’applicazione da parte del datore di lavoro dei protocolli nazionali, regionali e sindacali di settore, nonché l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste, ovviamente adattate alla specifica organizzazione del lavoro aziendale secondo i tradizionali criteri prevenzionistici. La disposizione, pur nel dibattito politico sulla esenzione di responsabilità penale nel caso di infortuni da Covid-19, non può essere allo stato letta come una esenzione, ma va più inquadrata (a nostro giudizio e alla luce dell’esperienza giurisprudenziale) nell’ambito delle previsioni dell’art. 30 del D.lgs. 81/08 in tema di modelli organizzativi e contenuti minimi (in particolare ad integrazione del comma 5).
Art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). – 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché’ mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.